Note

Lavoro 12.01.2016

Sulla nullità del licenziamento ritorsivo e arbitrario

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TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE - 10 febbraio 2015  -  Allorquando l’atto di recesso costituisce la reazione del datore di lavoro a legittimi atti di denuncia del lavoratore o alle azioni giudiziarie dallo stesse intraprese per la tutela dei propri diritti si è in presenza di un licenziamento ritorsivo. In tale ipotesi il recesso datoriale, ancorché intimato per superamento del periodo di comporto, è nullo per illiceità del motivo in quanto la ragione giustificatrice addotta rappresenta un mero pretesto per perseguire un altro e diverso scopo: l’espulsione dal tessuto aziendale di un lavoratore scomodo o, peggio, sgradito. 

TRIBUNALE DI TRENTO - 9 aprile 2015  -  Nel caso in cui il datore di lavoro adotti un licenziamento nella piena consapevolezza dell’inesistenza delle ragioni oggettive o soggettive indicate nell’intimazione è configurabile un licenziamento arbitrario. In tale ipotesi, l’intento (motivo) e la causa concreta del negozio di recesso (estinzione acausale del rapporto) sono difformi dalla causa tipica dei licenziamenti assoggettati alla disciplina vincolistica, che è costituita dalla cessazione del rapporto in presenza di ragioni giustificative di carattere oggettivo o di natura soggettiva. La divergenza tra causa tipica dei licenziamenti, da un lato, ed intento (motivo) nonché causa concreta, dall’altro, comporta necessariamente l’illiceità di questi ultimi elementi e conseguentemente la nullità del recesso ex art. 1345 e, rispettivamente, 1343 c.c.