CASS. CIV. - sez. lav. -3 giugno 2015, n. 11479 - La prova testimoniale è inammissibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2725 c.c., allorquando abbia ad oggetto la comunicazione – controversa – del licenziamento, per la quale è richiesta la forma scritta a pena di nullità, ex art. 2, l. 15 luglio 1966, n. 604. Il ricorso alla testimonianza è pertanto ammesso nei casi di specie con esclusivo riferimento all’ipotesi in cui sussista una comprovata causa, non imputabile al comportamento del datore di lavoro (smarrimento della lettera senza colpa, ai sensi dell’art. 2724, n. 3, c.c.). Più in particolare, l’inammissibilità della prova per testi è sancita con riferimento alle ipotesi in cui sia controversa tra le parti la tempestiva redazione in forma scritta (e, dunque, la stessa esistenza) della lettera di licenziamento, risultando invece la testimonianza ammissibile, allorquando essa abbia ad oggetto la materiale consegna a mani della lettera di licenziamento e, più in generale, le modalità di concreta trasmissione dell’atto.
Note
Lavoro 19.11.2015
Rifiuto del lavoratore di ricevere brevi manu la lettera di licenziamento e inammissibilità della prova testimoniale
di Stefano Bini