CASS. CIV. – sez. lav. – 9 giugno 2016, n. 11868 - La Cassazione, mutando il proprio precedente orientamento, ha ritenuto non applicabili ai rapporti di pubblico impiego contrattualizzato le modifiche all'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori introdotte dalla Legge Fornero, ostando a ciò sia il tenore letterale dei commi 7 e 8 dell'art. 1 l. n. 92 del 2012 e, segnatamente, il rinvio ad un successivo intervento di armonizzazione della disciplina per i dipendenti pubblici, sia la finalità della legge a misura del lavoro nel settore privato, l'incompatibilità della nuova normativa con le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 165 del 2001 e la particolare modulazione delle tutele richiesta nel settore pubblico che impone una ponderazione di interessi diversa rispetto all'impiego privato, dovendosi porre garanzie e limiti non solo nell'interesse del dipendente, ma anche a protezione di più generali interessi collettivi.
Note
Lavoro 05.10.2016
Pubblico impiego: la Cassazione sull'inapplicabilità ai rapporti di lavoro contrattualizzati delle modifiche apportate dalla legge Fornero all'art. 18 St. lav.
di Alessandro Boscati