CASS. CIV. – sez. lav. - 19 febbraio 2016, n. 3291 - La Cassazione ribadisce che le nozioni di mobbing e straining hanno natura medico-legale e non rivestono autonoma rilevanza ai fini giuridici. In sostanza servono soltanto per identificare comportamenti che si pongono in contrasto con l'art. 2087 c.c. e con la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro.
Note
Lavoro 19.10.2016
Mobbing e straining sono nozioni di tipo medico-legale: entrambe trovano tutela nell'art. 2087 c.c.
di Annalisa Rosiello, Martina Costantino