CASS. CIV. - sez. lav. - 7 dicembre 2016, n. 25201 - Ai fini della legittimità del licenziamento per motivo oggettivo l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare ed il giudice accertare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro, tra le quali non è possibile escludere quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività dell'impresa, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa (cassa con rinvio App. Firenze 29 luglio 2015).
Note
Lavoro 18.05.2017
Indifferenza delle finalità economiche datoriali nella valutazione del licenziamento per motivo oggettivo. La Cassazione conferma l'orientamento liberista
di Simone Varva