TRIBUNALE DI ROMA - sez. III - 15 maggio 2015 - Il Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, sottoscritto da Confindustria e dalle maggiori confederazioni sindacali dei lavoratori, ha, come noto, razionalizzato la complessa azione di autoriforma sindacale iniziata con l’Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e proseguita con il Protocollo d’Intesa del 31 maggio 2013. Ha così posto fine alla gravissima crisi in cui versavano le relazioni industriali e segnato un punto di svolta epocale quanto ai profili di regolazione ed agli istituti concretamente disciplinati. Il Tribunale di Roma su ricorso di una confederazione che storicamente raccoglie una parte importante del sindacalismo di base viene investito della questione circa la invalidità del Testo Unico nella misura in cui condiziona l’accesso agli istituti della rappresentanza e della negoziazione ivi regolati ad una preventiva integrale adesione all’intero corpus delle disposizioni concordate dai sindacati originari firmatari. A tale quesito il Tribunale di Roma ritiene di dovere dare risposta negativa in ragione della configurazione del Testo Unico quale contratto di diritto comune e della possibilità per i sindacati dissenzienti di avvalersi comunque dei diritti costituzionali e delle prerogative di legge.
Note
Lavoro 26.01.2016
Il T.U. del 10 gennaio 2014 come contratto di diritto comune
di Valerio Maio