CASS. CIV. - sez. lav. - 23 ottobre 2013, n. 24024. - Le rinunzie e transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione sindacale, non sono impugnabili ex art. 2113, 2° e 3° comma, c.c., solo a condizione che l’assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, consentendo al lavoratore di sapere a quale diritto rinunzia ed in che misura, e, nel caso di transazione, a condizione che dall’atto si evinca la resdubia oggetto della lite (in atto o potenziale) e le “reciproche concessioni” in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell’art. 1965 c.c..
Note
Lavoro 11.09.2014
L’assistenza al lavoratore nella conciliazione sindacale: dal formalismo alla effettività
di Stefano Bini