Note

Lavoro 30.01.2020

Il licenziamento per g.m.o. del lavoratore a tempo indeterminato in somministrazione

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Deve anche escludersi che l'estinzione del contratto commerciale a tempo indeterminato (ad es. per risoluzione anticipata ecc.) possa di per sé giustificare il recesso dell'agenzia dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, non potendo il potere datoriale di recesso essere svincolato dai presupposti di legittimità dettati dalla normativa sui licenziamenti individuali. In base a quest'ultima normativa (art. 5 l. n. 604 del 1966) devono essere definiti gli oneri di prova gravanti sull'agenzia di somministrazione, tenendo conto delle peculiarità del rapporto di somministrazione di lavoro e del contenuto delle obbligazioni delle parti. In particolare, il legittimo esercizio del potere di recesso da parte del somministratore nei confronti del dipendente a tempo indeterminato, per ragioni estranee alla sfera soggettiva, sarà subordinato alla dimostrazione della impossibilità di reperire, per un congruo periodo di tempo, occasioni di lavoro compatibili con la professionalità originaria o acquisita del dipendente nonché dell'impossibilità di mantenere lo stesso in condizione di ulteriore disponibilità (nella particolare struttura del rapporto di lavoro somministrato, la ricerca di altra occupazione ai fini dell'obbligo di repechage finisce per coincidere con l'oggetto dell'adempimento contrattuale dell'agenzia nei confronti del dipendente).

 

Lo svolgimento della procedura contrattuale (il cui mancato rispetto non determina alcuna nullità o illegittimità ma comporta solo sanzioni economiche, ai sensi dell'art. 25, comma 15, c.c.n.l.), non esonera il datore di lavoro dall'onere di prova degli elementi costitutivi del legittimo esercizio del potere di recesso e, nel caso di licenziamento per motivo oggettivo, dell'impossibilità di repechage (Cass. n. 10435 del 2018; n. 32159 del 2018) che per il dipendente a tempo indeterminato di una agenzia di somministrazione consiste nella impossibilità di reperimento di altre occasioni di lavoro in un arco di tempo congruo potendo l'esito della procedura suddetta costituire elemento indiziario valutabile dal giudice unitamente al restante materiale probatorio.