CASS. CIV.- sez. un. - 6 giugno 2017, n. 13978 - In tema di rappresentatività sindacale, dalla lettura coordinata degli artt. 19 e 20 della l. 20 maggio 1970, n. 300, si desume che il combinato disposto degli artt. 4 e 5 dell'Accordo Interconfederale del 20 dicembre 1993, istitutivo delle Rsu, deve essere interpretato nel senso che il diritto di indire assemblee rientra tra le prerogative attribuite non solo alla Rsu considerata collegialmente, ma anche a ciascun componente della Rsu stessa, purché questi sia stato eletto nelle liste di un sindacato che, nell'azienda di riferimento, sia, di fatto, dotato di rappresentatività ai sensi del citato art. 1.
Note
Lavoro 12.09.2017
Assemblea sindacale e principio di maggioranza
di Micaela Vitaletti