TRIBUNALE DI TORINO - sez. lav. - 2 dicembre 2013 - Qualora sia stata costituita una rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) in azienda, espressione non di un sindacato, ma dell’insieme delle organizzazioni sindacali che partecipano alla sua costituzione, il diritto di convocare l’assemblea sindacale, previsto dall’art. 20 della l. n. 300/1970, appartiene alla Rsu nel suo complesso e non al singolo componente (massima).
Note
Lavoro 03.03.2014
Rappresentanze sindacali unitarie e convocazione dell’assemblea sindacale
di Micaela Vitaletti