Sommario:
- 1. Eterogeneità della categoria dei riders.
- 2. Secondo la Corte di appello di Torino (4 febbraio 2019, n. 26) il rapporto di lavoro dei riders ricorrenti deve essere ricondotto all'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2015.
- 3. Critica.
- 4. Possibili soluzioni dirette a riconoscere ai riders un minimo di tutela economica.
- 5. Riferimenti bibliografici.
L'articolo affronta la questione della qualificazione del rapporto di lavoro dei riders dopo la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 4 febbraio 2019 n. 26. Partendo dal presupposto della eterogeneità della categoria dei riders, l'Autore critica sia la riconduzione di tali rapporti all'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2015, sia l'applicazione parziale della disciplina del lavoro subordinato ad opera della Corte citata, senza il supporto di una norma di legge che consenta di selezionare le tutele applicabili. Infine, l'Autore propone alcune possibili soluzioni dirette a riconoscere ai riders un minimo di tutela economica.