Sommario:
- 1. Una premessa: i riders sono titolari dei diritti sindacali?
- 2. La condotta antisindacale oltre la subordinazione in senso stretto.
- 3. La misurazione della maggiore rappresentatività comparata su base nazionale e l'antisindacalità della condotta posta in essere dai committenti.
- 4. Ripensare l'ambito di applicazione della condotta antisindacale: verso una nozione funzionale di lavoratore e datore di lavoro?
- 5. Condotta antisindacale, discriminazione collettiva e class action: il processo come strumento di rilancio dell'azione sindacale nella gig economy.
- 6. Riferimenti bibliografici.
Negli ultimi mesi, si è assistito ad un interessante ed inedito botta e risposta tra il Tribunale di Firenze, il Tribunale di Milano e il Tribunale di Bologna in ordine alla possibilità di includere o meno nell'ambito di applicazione dell'art. 28 St. lav. le collaborazioni organizzate dal committente (art. 2 d.lgs. n. 81 del 2015) e, in particolare, i riders (gli shoppers nel caso deciso dal Tribunale di Milano) della gig economy. Tale delicata questione ne sottende una di carattere più generale da cui occorre prendere le mosse: i lavoratori che operano per le piattaforme del delivery, e si collocano sull'incerta linea di confine che separa il lavoro subordinato dal lavoro autonomo, sono titolari dei diritti sindacali?