Nei confronti dei lavoratori su piattaforma addetti alle consegne a domicilio trova applicazione l'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2015 e, quindi, la disciplina del lavoro subordinato. Essi, pur “tecnicamente” autonomi, sono etero-organizzati, in quanto il committente ha il potere di determinare le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e, cioè, la possibilità di stabilire i tempi e i luoghi di lavoro. In applicazione dell'art. 2, comma 1, ai suddetti lavoratori deve essere corrisposto quanto maturato in relazione all'attività lavorativa prestata; non trova, invece, applicazione la disciplina dei licenziamenti, non essendovi riconoscimento della subordinazione né un'interruzione dei rapporti di lavoro in essere prima della loro scadenza naturale. (massima).
Note
Lavoro 06.05.2019
Per la Corte d'Appello di Torino i riders sono collaboratori etero-organizzati: sovvertito il verdetto di primo grado
di Carla Spinelli