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Lavoro 08.09.2016

Il precariato scolastico tra “la buona scuola” e il dialogo “multilevel” delle corti: l’occasione per un bilancio

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Sommario:

  1. 1. Introduzione.
  2. 2. Il dettato normativo: cenni fondamentali.
  3. 3. L’evoluzione giurisprudenziale: il “dialogo tra le Corti” [7]. - 3.1. I primi problemi sollevati dalla giurisprudenza di merito e (apparentemente) risolti da Cass. n. 10127 del 2012. - 3.2. Le nuove questioni pregiudiziali al vaglio della CGUE, la sentenza “Mascolo” e i successivi sviluppi della giurisprudenza di merito.
  4. 4. Il lavoro scolastico quale species del genus lavoro pubblico: l’intervento delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 5072 del 2016).
  5. 5. La sentenza 20 luglio 2016, n. 187 della Corte costituzionale e l’importanza della “Buona Scuola” ai fini del giudizio di costituzionalità.
  6. 6. Conclusioni (e soluzioni): quale futuro per i precari della scuola?
 

L’elaborato approfondisce la delicata questione della successione di contratti a tempo determinato nel settore scolastico, che la Corte di Giustizia UE, con la sentenza “Mascolo” del 26 novembre 2014, ha dichiarato (con riferimento alle supplenze sull’organico di diritto, per posti vacanti e disponibili, in attesa delle procedure concorsuali) non conformi al diritto UE in quanto l’ordinamento italiano non prevede forti misure ostative per prevenirne l’utilizzo abusivo né ragioni obiettive che ne giustifichino la reiterazione, come imposto dalla clausola 5 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.

In particolare, sul punto verrà ripercorso l’iter della giurisprudenza, dai primi interrogativi dei Tribunali (che hanno portato a controverse pronunce), apparentemente risolti dalla Cassazione con la sentenza n. 10127 del 20 giugno 2012 – passando per la stagione del c.d. “dialogo tra le Corti” (Costituzionale italiana e di Giustizia UE) conclusosi con la sopra citata sentenza “Mascolo” – e, considerando quest’ultima come “anno zero” nella materia in esame, procedendo con un nuovo esame della giurisprudenza di merito, da sempre divisa sul versante sanzionatorio tra la conversione del contratto e il risarcimento del danno (quest’ultimo, nelle sue diverse interpretazioni e giustificazioni applicative).

Per porre fine a tale contenzioso dalle dimensioni immense, il legislatore è intervenuto con la riforma dell’Istruzione Pubblica (l. 13 luglio 2015, n. 107, c.d. “Buona Scuola”), della quale saranno analizzate punti di forza e lacune per capire se effettivamente possa considerarsi un valido strumento risolutivo del precariato scolastico.

Saranno poi analizzati gli arresti definitivi delle più alte Corti italiane.

In primis, si esaminerà l’intervento della Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 15 marzo 2016, n. 5072), la quale ha finalmente elaborato un criterio certo per il risarcimento del danno da abusiva reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego (compreso tra le 2,5 e le 12 mensilità), confutando quella dottrina che ha sfruttato la sentenza “Mascolo” per estendere la tesi della conversione del contratto – come principio generale – anche al lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, nonostante l’insuperabile limite dell’art. 97 Cost.

In secundis, verranno esposte le argomentazioni che hanno spinto la Corte Costituzionale, nel giudizio di rinvio post Mascolo, con la sentenza 20 luglio 2016, n. 187, alla luce della normativa sopravvenuta, a ritenere conforme ai dettami del diritto UE il sistema delle supplenze nel settore scolastico italiano.

Da ultimo, nella consapevolezza che molto è stato già fatto sul piano legislativo e giurisprudenziale, si esporranno alcune proposte per portare a completezza il sistema, garantendo una tutela piena ed effettiva qualora il legislatore non dovesse rispettare il termine triennale di indizione delle procedure concorsuali.