Sommario:
- 1. Introduzione.
- 2. Questioni di diritto transitorio: a) assegnazione di mansioni equivalenti in senso formale, ma non sostanziale, disposta prima del 25 giugno 2015 e proseguita successivamente.
- 3. Segue: b) i patti di demansionamento.
- 4. Segue: c) L'assegnazione di mansioni superiori disposta prima del 25 giugno 2015.
- 5. Segue: d) efficacia delle clausole in materia di jus variandi contenute in ccnl stipulati prima del 25 giugno 2015.
- 6. Profili sistematici: a) le norme speciali in tema di assegnazione di mansioni equivalenti o inferiori.
- 7. Segue: b) le norme che abilitano la contrattazione collettiva a derogare anche in pejus all'art. 2103.
- 8. Segue: c) la disciplina speciale delle mansioni in determinate categorie di rapporti di lavoro.
- 9. Segue: d) l'obbligo di repechage in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
La riforma dell'art. 2103 è già stata oggetto di numerosi commenti, i quali però si sono concentrati solo raramente su aspetti di diritto transitorio e sulle ricadute sistematiche della novella. Si tratta, invece, di profili di particolare interesse: il primo, perché attiene a questioni suscettibili di porsi sin dalle prime applicazioni della nuova disciplina (come confermato dal fatto che le uniche pronunce della giurisprudenza finora note hanno riguardato proprio quel tipo di questioni); il secondo, in ragione della importanza dei settori dell'ordinamento lavori stico potenzialmente coinvolti (onere di repechage nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, contrattazione collettiva di prossimità, ecc.).