Sommario:
- 1. Le disposizioni del decreto-legge n. 132 del 2014 rilevanti nelle controversie di lavoro.
- 2. Il trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria.
- 3. La negoziazione assistita.
- 4. La nuova disciplina della compensazione delle spese processuali.
- 5. Gli interessi legali successivi alla proposizione della domanda.
Il decreto-legge n. 132 del 2014 recentemente convertito in legge contiene numerose disposizioni, solamente poche delle quali, tuttavia, riguardano il contenzioso del lavoro. Questo è sostanzialmente estraneo agli istituti del trasferimento alla sede arbitrale dei procedimenti pendenti e della negoziazione assistita, mentre è invece interessato dalle nuove norme in materia di compensazione delle spese processuali e saggio degli interessi legali. Circa il primo aspetto, a fronte del chiaro intento del legislatore di limitare la discrezionalità del giudice, si tratta di verificare la persistente possibilità di procedere alla compensazione delle spese per i motivi sinora comunemente presi in considerazione dalla giurisprudenza nelle controversie di lavoro, con particolare riferimento a quelli attinenti alle condizioni soggettive delle parti. Quanto al secondo, la nuova disposizione fa sorgere interrogativi circa la sua legittimità costituzionale e pone problemi applicativi rispetto a controversie che, come quelle di lavoro, sono introdotte, non con atto di citazione, ma con ricorso al giudice.