Sommario:
- 1. La “modifica” del vecchio art. 4, St. lav. ad opera della legge n. 675/96 sulla protezione dei dati personali.
- 2. I principi generali del Codice in materia di protezione dei dati personali.
- 3. I Problemi connessi al vecchio testo dell'art. 4 Stat.lav.
- 4. Cosa è cambiato con il nuovo art. 4 St. lav.: il 1° comma e il divieto dell'uso di impianti e apparecchiature di controllo.
- 5. (Segue): Il comma 2 dell'art. 4 St. lav. e gli strumenti utilizzati per rendere la prestazione.
- 6. (Segue): Il comma 3, art. 4, St. lav.: “tutti i fini connessi al rapporto di lavoro”.
- 7. Le altre operazioni del trattamento compatibili con gli scopi originari: i dati raccolti per fini di esigenze organizzative, produttive, di sicurezza sul lavoro e di tutela del patrimonio aziendale.
- 8. (Segue): Le altre operazioni del trattamento compatibili con gli scopi originari: i dati raccolti dal datore di lavoro attraverso l'utilizzo che il lavoratore fa degli strumenti necessari a rendere la prestazione e di registrazione delle presente.
La legge n. 675 del 1996 (che ha preceduto il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.lgs. n. 196 del 2003) è una normativa – come noto – di derivazione comunitaria, introdotta nell'ordinamento italiano a seguito del recepimento della direttiva 95/46/CE.
Sebbene successiva, rispetto allo Statuto dei lavoratori, la normativa in materia di protezione dei dati personali si pone in un rapporto di genere a specie rispetto all'art. 4St. lav. Definendo il quadro normativo entro il quale deve (o avrebbe dovuto) essere reinterpretata legge speciale dettata dallo Statuto dei diritti dei lavoratori. In tal senso, d'altro canto, depone anche il rinvio operato dalla legge in materia di protezione dei dati personali rispetto alle norme dettate dagli artt. 4 e 8,St. lav. (oggi contenuto negli artt. 113 e 114 d.lgs. n. 196 del 2003).