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Lavoro 25.06.2020

Condotta antisindacale, divieto di discriminazione per motivi sindacali e onere della prova

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Sommario:

  1. 1. Premessa.
  2. 2. Le azioni processuali potenzialmente esperibili in caso di violazione del principio di libertà sindacale.
  3. 3. Il rapporto tra l'azione collettiva ex art. 28 St. lav. e l'azione individuale ex art. 414 c.p.c.
  4. 4. Il rapporto tra l'azione di repressione della condotta antisindacale e il rito speciale in materia di contrasto alle discriminazioni di cui all'art. 28 d.lgs. n. 150 del 2011.
  5. 5. La specialità del regime probatorio previsto dall'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 150 del 2011.
  6. 6. L'estensione del regime probatorio ex art. 28 d.lgs. n. 150 del 2011, al procedimento di repressione della condotta antisindacale: una soluzione possibile?
 

La centralità acquisita negli anni più recenti dal diritto antidiscriminatorio, dovuta principalmente ai mutamenti (a volte convulsi) intervenuti nella materia del diritto del lavoro, si è accompagnata ad alcune incertezze di natura interpretativa ascrivibili, non solo all'ambigua formulazione del dettato legale, ma anche alla poca dimestichezza mostrata dalla giurisprudenza nazionale con le nozioni e gli istituti propri di tale disciplina.