La disposizione testamentaria avente ad oggetto beni determinati può anche costituire una disposizione a titolo universale ai sensi dell'art. 588, comma 2, c.c. Tale istituzione, tuttavia, attribuisce solo il bene che forma oggetto della disposizione, mentre i beni non assegnati vanno attribuiti esclusivamente agli eredi legittimi. Di talché i beni consapevolmente esclusi dal testatore sono attribuiti al chiamato ex lege.