Tribunale Lucca
Il Tribunale di Lucca solleva la questione di legittimità costituzionale del comma 26, dell'art. 1, L. 76/2016 laddove prevede che l'unione civile, ove uno degli uniti civilmente proceda alla rettificazione anagrafica di sesso, si sciolga senza poter essere “tramutata” in matrimonio, come invece è previsto dal successivo comma 27 con riguardo al matrimonio, previsione che, in caso di rettificazione anagrafica di sesso di uno dei coniugi, permette che il vincolo coniugale si tramuti in unione civile, senza soluzione di continuità.