TRIBUNALE DI PISTOIA - 16 marzo 2015 (decr.) - L’accordo di separazione personale concluso da una coppia con figli minori attraverso la procedura di negoziazione assistita da avvocati, che, non avendo ottenuto il nulla osta del pubblico ministero, sia stato trasmesso al presidente del Tribunale ai sensi dell’art.6, comma 2, d.l. n. 132 del 2014, dopo l’udienza presidenziale, va omologato dal Tribunale in composizione collegiale se ritenuto conforme alle norme imperative.
Note
Famiglia e successioni 04.05.2016
Le incerte vie della negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio
di Massimo Vaccari