Corte di giustizia UE, Sez. V,
Gli articoli 13 e 28 del Regolamento UE n. 650/2012 vanno interpretati nel senso che la dichiarazione di rinuncia all'eredità resa da un erede dinanzi ad un organo giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale è valida quanto alla forma qualora siano stati rispettati i requisiti formali applicabili dinanzi a tale organo giurisdizionale, senza che essa debba soddisfare, ai fini di tale validità, i requisiti formali previsti dalla legge applicabile alla successione.