Note

Arbitrato e processo civile 09.03.2016

Il luogo dell’aperta successione nelle cause ereditarie: profili sostanziali e processuali

Visualizzazione ZEN
 

CASS. CIV. - sez. VI - 23 marzo 2015, n. 5811  -  La determinazione della competenza per territorio nelle cause ereditarie va stabilita ai sensi degli artt. 22 c.p.c. e art. 456 c.c., con riferimento al luogo in cui il de cuius aveva al momento della morte l'ultimo domicilio, intendendosi con tale locuzione il luogo ove la persona concentra la generalità dei suoi interessi non solo materiali ed economici, ma anche morali, sociali e familiari, prescindendosi dalla dimora o dalla presenza effettiva del medesimo in detto luogo. Trattasi di foro esclusivo derogabile per accordo delle parti insuscettibile di deroga per connessione soggettiva ex art. 104 c.p.c. e per la cui contestazione, in caso di eccezione di incompetenza, non è necessaria la specifica indicazione dei fori alternativamente concorrenti.