CASS. CIV. - sez. VI - 26 novembre 2013, n. 26379 - La pronuncia annotata costituisce l’occasione, per l’Autore, di ripercorrere la giurisprudenza di legittimità sulla complessa questione della modifica, ai sensi dell’art. 33 c.p.c., della competenza per territorio per ragioni di connessione c.d. debole per le controversie che, come quelle in tema di lavoro, sono assoggettate ad una competenza territoriale inderogabile. Elementi di criticità vengono ravvisati nell’orientamento riaffermato dalla S.C. nella decisione esaminata mediante il quale è stato individuato in sede pretoria un legame più intenso sotto il profilo soggettivo tra alcune cause idoneo a giustificare, attraverso il richiamo all’art. 331 c.p.c., lo spostamento della competenza per territorio anche ove il relativo criterio di collegamento sia inderogabile come nell’ipotesi considerata ex art. 413, comma 2, c.p.c.
Note
Arbitrato e processo civile 04.01.2014
La connessione soggettiva tra le domande modifica la competenza territoriale del giudice del lavoro?
di Massimo Marasca