CORTE GIUST. UE, grande sez., 18 dicembre 2014, causa C-364/13 - L’art. 6, par. 2, lett. c), direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, deve essere interpretato nel senso che un ovulo umano non fecondato il quale, attraverso la partenogenesi, sia stato indotto a dividersi e a svilupparsi, non costituisce un «embrione umano», ai sensi della suddetta disposizione, qualora, alla luce delle attuali conoscenze della scienza, esso sia privo, in quanto tale, della capacità intrinseca di svilupparsi in essere umano, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.
Note
Famiglia e successioni 07.05.2015
La qualificazione degli ovuli umani non fecondati al vaglio della Corte di Giustizia dell’Unione Europea
di Maria Alessandra Iannicelli