Sommario:
- 1. Premessa: gli ingiusti ed angusti limiti della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante “norme in materia di procreazione medicalmente assistita” e le prime censure di illegittimità costituzionale.
- 2. L’incoercibilità della determinazione di creare una famiglia con figli.
- 3. Il divieto della fecondazione eterologa lede il principio di uguaglianza/ragionevolezza e il diritto alla salute dei cittadini.
- 4. Lo status filationis e il diritto del nato da fecondazione eterologa di conoscere le proprie origini biologiche.
- 5. L’inesistenza del preteso vuoto normativo, la forza motrice della pronuncia e i freni ingiusti del legislatore.
Con la sentenza del 10 giugno 2014, n. 162, che senza retorica possiamo definire memorabile, la Corte Costituzionale è intervenuta su una delle tematiche più complesse del dibattito giuridico attuale, rappresentata dal divieto assoluto del ricorso alla fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo.