Qualora risulti la provenienza donativa non di tutto, ma soltanto di una parte del denaro utilizzato per l'acquisto di un bene, quest'ultimo dovrà ritenersi di proprietà esclusiva del donatario soltanto per la parte del suo valore effettivamente corrispondente all'entità della donazione ricevuta, restando la residua parte del cespite soggetta al regime della comunione legale tra i coniugi.
Note
Famiglia e successioni 22.10.2021
La caduta in comunione legale fra coniugi di beni solo in parte oggetto di donazione indiretta
di Nicola Scarano