TRIBUNALE DI ORISTANO - 8 dicembre 2013 (sent.) - Per effetto del vittorioso esperimento dell’azione esecutiva sul patrimonio comune da parte del creditore personale di un coniuge, ha luogo una diminuzione coattiva dell’oggetto del regime legale, non ulteriormente qualificabile in termini di scioglimento parziale della comunione (dovendo riconoscersi in capo al coniuge non debitore il diritto al controvalore lordo della somma ricavata a seguito del trasferimento coattivo).
Note
Famiglia e successioni 20.02.2015
Gli effetti dell’azione esecutiva sulla comunione legale in casi di responsabilità sussidiaria per debiti personali dei coniugi
di Laura Galisai