La violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale comporta il risarcimento del danno non patrimoniale solo ove la condizione di afflizione indotta nell'altro coniuge superi la soglia della normale tollerabilità esi traduca, per le modalità con le quali è realizzata, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, come quello alla salute o all'onore o alla dignità personale.
Note
Famiglia e successioni 13.06.2019
Infedeltà coniugale e tutela aquiliana: il senso imperfetto della cassazione per la famiglia
di Franco Petrolati