TRIBUNALE DI PALERMO - sez. I - 13 aprile 2015 (decr.) - L’ex convivente – eterosessuale od omosessuale – del genitore biologico non è legittimato ad agire per conto e nell’interesse dei minori nella misura in cui manca un riconoscimento normativo della figura del “genitore sociale” ed è assente un vincolo, naturale o giuridico, da cui scaturisca un rapporto genitoriale. L’art. 337-ter c.c. deve essere interpretato – alla luce del superiore interesse del minore e delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo – in modo da ricomprendere, tra i soggetti con cui il minore deve intrattenere un rapporto a seguito della crisi del nucleo familiare, anche l’ex convivente del genitore biologico, laddove vi sia tra quest’ultimo e i minori coinvolti un rapporto significativo e duraturo.
Note
Famiglia e successioni 20.10.2015
Il genitore sociale e l’interpretazione dell’art. 337-ter c.c.
di Andrea Conti