CASS. CIV. - sez. I - 11 novembre 2014, n. 24001 - È contrario all'ordine pubblico e non è pertanto riconoscibile l'atto amministrativo straniero che dichiara il nato a seguito di un contratto di maternità surrogata, concluso per una finalità lucrativa e nella vigenza dell'art. 12, comma 6, l. 19 febbraio 2004, n. 40, figlio della madre e del padre committenti allorquando questi ultimi siano privi di qualsivoglia legame biologico con lo stesso.
Quid iuris nelle altre ipotesi di surrogazione di maternità poste in essere senza remunerazione per la madre surrogata e con l'apporto biologico di almeno uno dei membri della coppia committente?
Il voluto silenzio della Suprema Corte su queste ulteriori ipotesi di maternità surrogata rende impellente un'intera riconsiderazione del tema in oggetto anche alla luce delle sentenze della Corte EDU, secondo cui l'interesse del minore non può ritenersi realizzato prescindendo da una valutazione in concreto dell'esistenza di una “vita familiare” nei fatti venutasi a creare tra il nato e la coppia committente tutelata dall'articolo 8 della Convenzione dell'Aja.