CASS. CIV. - Sez. I - 9 novembre 2016, n. 22838 - Il diritto dell'adottato, nato da donna che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ex art. 30, comma 1, d.P.R. n. 396 del 2000, ad accedere alle informazioni concernenti la propria origine e l'identità della madre biologica, sussiste e può essere concretamente esercitato anche se la stessa sia morta e non sia possibile procedere alla verifica della perdurante attualità della scelta di conservare il segreto, non rilevando, nella fattispecie, il mancato decorso del termine di cento anni dalla formazione del certificato di assistenza al parto, o della cartella clinica, di cui all'art. 93, commi 2 e 3, d.lgs. n. 196 del 2003, salvo il trattamento lecito e non lesivo dei diritti di terzi dei dati personali conosciuti.
Note
Famiglia e successioni 22.05.2017
Il diritto a conoscere le proprie origini in caso di morte della madre biologica
di Daniela De Francesco