Cass., sez. I, ord.
Per la validità delle donazioni indirette, da intendersi come quelle liberalità realizzate ponendo in essere un negozio tipico diverso da quello previsto dall'art. 782 c.c., non è richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato al fine di realizzare lo scopo di liberalità.