CASS. CIV. - sez. I - 9 giugno 2015, n. 11887 - L’imprescrittibilità dell’azione di dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità proposta dal figlio, anche dopo la morte del presunto genitore, è conforme ai principi costituzionali fissati in materia di filiazione, in quanto il diritto del figlio ad uno stato filiale corrispondente alla verità biologica costituisce uno dei componenti più rilevanti del diritto all’identità personaleche accompagna senza soluzione di continuità la vita individuale e relazionale dello stesso.
Note
Famiglia e successioni 02.12.2015
Diritto del figlio al riconoscimento del proprio status e imprescrittibilità dell’azione
di Felice Cabiddu