Come noto, l'art. 194 R.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) detta la disciplina generale dei “tramutamenti successivi”, prevedendo che «il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia». Tale norma è stata sostanzialmente riprodotta dall'art. 3 della circolare consiliare n. 13778 del 24 luglio 2014 e succ. mod., recante «Disposizioni in tema di trasferimenti dei magistrati, conferimento di funzioni e destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie».