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Famiglia e successioni 22.01.2025

La riduzione delle disposizioni testamentarie. Il principio di proporzionalità e la sua natura dispositiva

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Sommario:

  1. 1. La riduzione delle disposizioni testamentarie
  2. 2. Il principio di proporzionalità
  3. 3. La deroga al principio della proporzionalità: le modalità di manifestazione di una valida volontà di preferenza
  4. 4. Esenzioni parziali dalla riduzione e adozione, da parte del testatore, di un criterio di riduzione diverso da quello proporzionale
  5. 5. Prelegato e volontà di preferenza
  6. 6. Gli effetti della dichiarazione di preferenza
  7. 7. Art. 558, cpv., c.c. e diritto del legittimario a conseguire la legittima in natura
  8. 8. Dichiarazione di preferenza avente ad oggetto più disposizioni
  9. 9. Dichiarazione di preferenza e dispensa da imputazione
  10. 10. Dichiarazione di preferenza e rinunzia del beneficiario
 

La regola della proporzionalità nella riduzione delle disposizioni testamentarie, contenuta nel primo comma dell'art. 558 c.c., ha natura dispositiva, potendo essere derogata dal testatore, per ragioni anche di ordine morale, di particolare gratitudine o riconoscenza nei confronti dei beneficiari. Dispone, al riguardo, il capoverso del medesimo articolo, che il testatore può accordare preferenza ad una sua disposizione, la quale sarà soggetta a riduzione, soltanto ove il valore delle altre istituzioni di erede o degli altri legati non sia sufficiente a (re)integrare la legittima. Se non si dubita che la ratio della facoltà attribuita al de cuius risieda nel principio del favor testamenti, più complessa è l'individuazione delle modalità di manifestazione di una valida volontà di preferenza. La formulazione del capoverso dell'art. 558 c.c., presenta, infatti, gravi lacune, che il presente contributo si propone di colmare, alla luce dall'interpretazione fornita dalla dottrina e dalla giurisprudenza.