Cass., sez. II, ord.
Il valore dei diritti di abitazione della casa familiare e di uso dei mobili che la corredano, spettanti al coniuge superstite a titolo di legato ex lege a tutela di interessi non patrimoniali, si imputa, nella successione necessaria, prima sulla porzione disponibile e solo in caso di supero, per l'eccedenza sulla quota riservata al coniuge superstite. Talché, nell'ipotesi in cui il valore di detti diritti ecceda il valore della disponibile, questa è da considerarsi tutta destinata in favore del coniuge superstite il quale, in concorso con più di un figlio, avrà diritto alla metà del patrimonio ereditario.
Il presente contributo approfondisce la trattazione dell'argomento, ponendo particolare attenzione ai criteri di valutazione dell'esatto peso economico che i diritti sulla casa familiare hanno in relazione al corretto calcolo delle quote riservate ai legittimari.