CASS. CIV. - sez. II – 11 gennaio 2016, n. 233 - La Cassazione interviene nella controversia tra il proprietario esclusivo dell'appartamento posto all'ultimo piano dell'edificio condominiale ed il condominio, che lamentava di essere stato spogliato del possesso del sottotetto e, confermando la soluzione teorizzata nei giudizi di merito, statuisce che, in assenza di contrarie indicazioni ricavabili dal titolo di provenienza, qualora le caratteristiche strutturali del vano ne consentano l'uso comune, il sottotetto deve considerarsi in titolarità del condominio.
Nell'occasione vengono altresì precisate alcune questioni in merito ai presupposti dell'azione di spoglio di spazi condominiali.