di Massimo Lascialfari
Secondo recenti sentenze di merito, il diritto di multiproprietà reale non sarebbe suscettibile di rinuncia liberatoria ex art. 1104 c.c. La tesi non pare però convincente: se, da un lato, a tale rinuncia non osta la indivisibilità pattizia eventualmente convenuta ex art. 1112 c.c. (essendo indivisibilità e
rinuncia al diritto istituti compatibili e non sovrapponibili), dall'altro, alla irrinunciabilità del diritto di multiproprietà non giova l'art. 1118 c.c. in quanto applicabile solo fin quando il soggetto sia titolare di diritti reali individuali nell'edificio. Non sussistono nell'istituto della multiproprietà aspetti talmente tipizzanti da rendere il diritto di godimento turnario radicalmente diverso da quello di un partecipante alla comunione ordinaria, mentre solide ragioni militano in favore della piena applicabilità dell'art. 1104 c.c.