Note

Diritti reali e condominio 18.03.2015

Circa le modalità di sostituzione dell’impianto di riscaldamento centralizzato con impianto autonomo

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CASS. CIV. - sez. II - 9 aprile 2014, n. 8336  -  Con la sentenza n. 8336 del 2014 la Corte di Cassazione afferma il principio, desumibile dai criteri generali in materia di partecipazione alle spese (art.1123 c.c.), secondo cui, quando un impianto di riscaldamento non serva tutte le unità del complesso immobiliare, in mancanza di diversa prova di obbligo di partecipazione alle spese anche da parte di coloro che non beneficiano di tale servizio, la convocazione assembleare e la partecipazione alla decisione deve riguardare i soli soggetti coinvolti.

Tale pronuncia ribadisce inoltre la massima secondo cui , ai fini della sostituzione dell’impianto centralizzato con impianti autonomi non occorre, per la validità della delibera, che questa sia corredata del progetto e della relazione tecnica di conformità, poiché la legge n. 10 del 1991 distingue la fase deliberativa da quella attuativa, attribuendo alla prima la mera valutazione di convenienza economica della trasformazione ed alla seconda gli aspetti progettuali, ai fini della rispondenza del nuovo impianto alle prescrizioni di legge.