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Diritti reali e condominio 24.09.2024

La durata dell'incarico di amministratore: rinnovo, proroga, revocabilità

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Sommario:

  1. 1. La durata annuale rinnovabile
  2. 2. Presupposti della rinnovazione legale
  3. 3. La revocabilità giudiziale ed assembleare
 

L'art. 1129, comma 10, c.c., secondo cui l'incarico dell'amministratore di condominio “ha durata di un anno”, con l'aggiunta che l'incarico stesso “si intende rinnovato per uguale durata”, è intendere nel senso che alla scadenza di ogni anno l'incarico si rinnova a condizione che l'assemblea sia stata previamente convocata sulla questione relativa alla nomina dell'amministratore. In difetto di tale rinnovo, l'amministratore operante in via di fatto non può essere revocato in sede giudiziale, essendo possibile la nomina di altro amministratore ai sensi dell'art. 1129, comma1, c.c.