Corte Giust. UE, sez. VIII
Nel presente contributo, l'Autore riferisce che, sulla base della sentenza della Corte di Giustizia C-485/21, qualora in virtù del diritto interno di un certo Stato debba riconoscersi al condominio una soggettività giuridica distinta da quella dei singoli partecipanti, ai contratti di cui questo sia parte non potrà applicarsi la disciplina delle clausole abusive, posto che la qualità di consumatore non può essere riconosciuta, a norma del diritto dell'Unione, a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche (fatta salva la possibilità, per i giudici nazionali, di interpretare in modo ampio la normativa di recepimento).
L'Autore, quindi, esamina i criteri sulla base dei quali è possibile riscontrare la soggettività giudica di un dato ente in un certo ordinamento statale e rileva che le conclusioni sul punto possono risultare irrilevanti ai fini della ricostruzione della concreta regolamentazione dei rapporti che circondano un determinato istituto. Si sofferma, quindi, sul caso del condominio e, in particolare, sulle criticità conseguenti alla negazione della soggettività giuridica del condominio nel diritto italiano, per concludere che potrebbe risultare irragionevole la norma di diritto europeo che condiziona l'operatività di una certa disciplina, come quella a tutela dei consumatori, a dati che non dipendono dalla concreta regolamentazione di determinati rapporti, ma dalla tecnica espressiva utilizzata.