Cass., sez. II,
Il divieto di cessione del diritto reale di uso su una porzione di cortile condominiale attribuito ad uno dei condomini non esclude che il successore a titolo particolare nella proprietà individuale dell'unità immobiliare possa accedere nel possesso del proprio dante causa ai sensi dell'art. 1146, comma 2, c.c., anche in difetto di espressa menzione del diritto di uso relativo alla porzione di cortile all'interno del contratto di alienazione, occorrendo unicamente la prova dell'esistenza di un titolo astrattamente idoneo.