CASS. CIV. - sez. III - 8 marzo 2016, n. 4540 - 1. In tema di controlli ecografici sul feto per la relativa diagnosi morfologica, l'obbligo di informare la paziente di poter ricorrere a centri di più elevata specializzazione grava sulla struttura sanitaria alla quale essa – stipulando un c.d. contratto di spedalità – si sia rivolta, in ragione dell'esistenza di un presupposto inadempimento, addebitabile unicamente alla struttura sanitaria, di aver assunto la prestazione diagnostica pur non disponendo di attrezzature all'uopo adeguate, così da ingenerare nella paziente l'affidamento che il risultato diagnostico ottenuto (di normalità fetale) sia quello ragionevolmente conseguibile in modo definitivo. - 2. In tema di controlli ecografici sul feto, l'obbligo di informativa sul deficit organizzativo della struttura sanitaria incombe – contestualmente all'obbligo gravante sulla struttura sanitaria – anche sul medico operante, il quale, pure se esente da colpa professionale nella fase esecutiva del suo intervento, è comunque tenuto ad avvisare il paziente della inadeguatezza degli strumenti diagnostici all'epoca disponibili in relazione alla specificità dello scopo diagnostico perseguito, così da non indurlo in un incolpevole affidamento sulla sicura bontà dell'esame strumentale.
Note
Danno e responsabilità 25.08.2016
Responsabilità medica e obbligo informativo in caso di inadeguatezza degli strumenti diagnostici
di Alessandra Concetti