Cass., sez. III, ord.
In un giudizio risarcitorio in cui l'acquirente di un immobile, rivelatosi parzialmente difforme dal titolo edilizio originario, invochi la responsabilità del notaio rogante in solido con l'alienante, la corte territoriale non può schivare completamente l'obbligo d'informazione e consiglio gravante sul pubblico ufficiale, dovendo piuttosto accertare se esso sia stato davvero inadempiuto o meno (massima non ufficiale).