CASS. CIV. - sez. I - 4 agosto 2016, n. 16333 - Allo scopo di valutare la responsabilità della banca (nella specie: Poste Italiane s.p.a.) per il caso di utilizzo illecito, da parte di terzi, di carta bancomat smarrita, non può essere omessa la verifica dell'adozione da parte dell'istituto bancario delle misure necessarie a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni, nonostante l'intempestività della denuncia della sottrazione da parte del cliente (nella specie: la banca aveva omesso di rilevare l'anomalia delle operazioni compiute sia per numero, sia per importo non avendo, all'epoca del fatto, ancora introdotto alcun limite mensile ai prelievi).
Note
Danno e responsabilità 28.12.2016
La responsabilità del prestatore del servizio bancomat
di Marzia Gaia Marzano