TRIBUNALE DI PESCARA 31 luglio 2014 - L’idoneità eziologica di quella concessione (ovvero di quel mantenimento) del credito bancario ad ingenerare in capo alla [attrice] una tale errata percezione della reale situazione economica della [società finanziata] (con i conseguenti richiamati effetti patrimoniali dannosi che la prima ha denunziato di avere subito) deve per contro nella specie escludersi, in applicazione dei principi generali in materia di causalità giuridica e del generale principio cd. di “autoresponsabilità”, essendo emerso che [l’attrice] conosceva (ovvero, quanto meno, avrebbe dovuto conoscere), nel momento in cui decideva di finanziare e di rifornire di merci detta società e nel momento successivo in cui decideva di non agire in via di autotutela nei confronti della propria debitrice, divenuta morosa, lo stato di decozione in cui la stessa versava e, ciò nonostante, nel libero esercizio della propria autonomia negoziale, decise di continuare la “partnership commerciale” con un tale soggetto economico.
Note
Banca finanza assicurazioni 23.10.2014
Responsabilità della banca per concessione abusiva del credito
di Fabrizio Di Marzio