CASS. CIV. – sez. III - 20 ottobre 2016, n. 21230
In tema di danno da perdita di rapporto parentale, il dato esterno ed oggettivo della sola convivenza non costituisce, di per sé, elemento discretivo idoneo a bilanciare le contrapposte esigenze di tutela del diritto del superstite e di ingiustificata dilatazione dei soggetti danneggiati secondari, assurgendo la convivenza ad elemento probatorio utile, unitamente ad altri, a dimostrare tanto l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti quanto la determinazione del quantum debeatur.
In senso conforme
Cass. civ., sez. III, 15 luglio 2005, n. 15019
In senso difforme
IL CASO - La fattispecie inerisce il risarcimento del danno iure proprio subito dai nipoti non conviventi per la perdita della nonna, vittima di un incidente stradale. I Giudici di merito, in primo e secondo grado, avevano rigettato la domanda attorea proposta dai nipoti, stante la mancanza di convivenza con la nonna defunta, ritenendo altresì non provata la sussistenza di una frequentazione assidua con la defunta nonna, nonché indimostrata l'esistenza di un effettivo danno subito.
LE QUESTIONI GIURIDICHE E LA SOLUZIONE - La questione sottoposta all'attenzione della Corte è se, nell'ambito del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale per la morte di un congiunto, il rapporto nonni-nipoti debba essere, o meno, ancorato alla convivenza per essere giuridicamente qualificato e rilevante. Il Collegio, con la sentenza sottoposta all'attenzione del lettore, supera il principio affermato dall'orientamento giurisprudenziale più restrittivo (cfr. Cass. 16 marzo 2012, n. 4253) secondo il quale la convivenza debba essere ritenuta un presupposto essenziale per il riconoscimento del danno, e pone in evidenza l'esigenza di evitare il pericolo di una dilatazione ingiustificata dei soggetti danneggiati secondari, ritenendo necessario, ai fini del riconoscimento del danno de quo, provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti e caratterizzati da reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto. La Suprema Corte richiama altresì l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità in materia di danno non patrimoniale che riconduce il danno da perdita del rapporto parentale nell'alveo dell'art. 2059 c.c., ed in particolare le sentenze gemelle della Cassazione n. 8827 e n. 8828 del 2003 che hanno ridefinito rispetto alle opinioni tradizionali presupposti e contenuti del risarcimento del danno non patrimoniale, affermando che il danno non patrimoniale è risarcibile non solo nei casi espressamente previsti dalla legge, secondo la lettera dell'art. 2059 c.c., ma anche in tutti i casi in cui il fatto illecito abbia leso interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica.
OSSERVAZIONI - Nel pronunciarsi su una fattispecie attinente al danno derivante dalla morte di un prossimo congiunto, la Corte, nella decisione qui annotata, con riguardo al riconoscimento del danno iure proprio ai nipoti della nonna vittima di incidente stradale, evidenzia che il rapporto nonni-nipoti non deve essere ancorato alla convivenza per essere giuridicamente qualificato e rilevante. Il discrimine tra la risarcibilità e la non risarcibilità del danno subito dalle cosiddette vittime riflesse dell'accadimento da cui è scaturito il decesso della vittima principale non può più quindi – secondo l'iter argomentativo della Cassazione – essere correlato al presupposto della convivenza. In sintesi, la convivenza non costituisce più un presupposto essenziale per il riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale ma ne costituisce solamente la misura.
Nella pronuncia in esame la Cassazione rappresenta altresì l'esigenza di evitare il pericolo di una dilatazione ingiustificata dei soggetti danneggiati secondari, ritenendo necessario, ai fini del riconoscimento del danno de quo, provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti e caratterizzati da reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.
Osserva la Corte che, ancorando la giuridica rilevanza del rapporto nonni-nipoti al presupposto della convivenza, si escluderebbe il diritto del nipote non convivente al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale sulla base di un mero elemento estrinseco, transitorio e del tutto casuale, ben potendo, invece, ipotizzarsi convivenze non fondate su vincoli affettivi ma determinate da necessità economiche, o non necessitate da bisogni assistenziali e di cura. Secondo la Cassazione non è condivisibile limitare la “società naturale” della famiglia cui fa riferimento l'art. 29 della Costituzione all'ambito ristretto della sola cd. “famiglia nucleare”, incentrata su coniuge, genitori e figli. Le disposizioni civilistiche (art. 75, 76 e 317 bis c.c.) riconoscono tra nonni e nipoti uno stretto vincolo di parentela, di diritti, doveri e facoltà, rapporti significativi tra nonni e nipoti minorenni, con la possibilità per i predetti di ricorrere al giudice nel caso in cui l'esercizio di tale diritto sia impedito. Si ricorda all'uopo che con l'art. 317 bis c.c., così come modificato dall'art. 42 d.lgs. n. 154 del 2013, è stato codificato il diritto degli ascendenti (nonni) di avere e mantenere legami significativi con i nipoti, conferendo, in tal modo, rilevanza anche giuridica, oltre che affettiva e morale, al rapporto tra nonni e nipoti. Giova osservare che il legislatore non parla del diritto di “avere” legami, ma riconosce il diritto a “mantenere” legami, presupponendo che i nonni abbiano già un legame con i nipoti e si preoccupa di tutelare e far continuare il legame proteggendolo da eventuali interruzioni. Inoltre, detto legame deve essere “significativo”, cioè idoneo a portare ad uno scambio di conoscenze tra generazioni o, quanto meno, deve essere tanto importante da lasciare traccia nella crescita umana e culturale del nipote. Il contenuto dell'art. 317-bis c.c. è ripetuto nel successivo articolo 337-ter c.c., nel quale il legislatore regola il diritto dei nonni (di entrambi i coniugi) di frequentare i nipoti anche in seguito alla separazione o divorzio dei genitori. Il legislatore parla del rapporto con gli “ascendenti”, in senso tecnico gli ascendenti comprendono non solo i nonni, ma anche i bis-nonni, questa forma volutamente generica (ma giuridicamente corretta) permette di applicare lo stesso diritto anche ai bis-nonni, del resto, con l'allungarsi della vita umana, è possibile che il nipote non abbia più solo rapporti con il classico nonno, ma anche con i bis-nonni. É opportuno notare che il legislatore ha garantito l'effettività della tutela prevedendo l'intervento dell'Autorità Giudiziaria se all'ascendete è impedito l'esercizio del diritto ad avere un legame con il nipote.
La pronuncia in esame offre l'occasione per richiamare precedenti e conformi approdi giurisprudenziali in punto di danno (non patrimoniale) subito dai danneggiati secondari conseguente alla morte. Ricorda la Corte che già in precedenza (cfr. Cass. 15 luglio 2005, n. 15019), in una fattispecie in cui rilevava il danno ai nipoti per la morte del nonno, non aveva differenziato la posizione dei nipoti rispetto agli stretti congiunti (coniuge, genitori, figli) e individuava il fondamento del danno non patrimoniale, per tutti i superstiti, nella lesione di valori costituzionalmente protetti e di diritti umani inviolabili, costituendo la perdita dell'unità familiare perdita di affetti e di solidarietà inerenti alla famiglia come società naturale. Tale sentenza, in sintesi, riteneva sufficiente l'emersione, sul piano probatorio, di “normali rapporti” che, specie in assenza di coabitazione, lasciano intendere come sia rimasto intatto, e si sia rafforzato nel tempo, il legame affettivo e parentale tra prossimi congiunti. Escludeva, dunque, che l'assenza di coabitazione potesse essere considerata elemento decisivo, essendo tale assenza imputabile a circostanze di vita non escludenti il permanere di vincoli affettivi e la vicinanza psicologica con il congiunto deceduto. La Corte menziona altresì un ulteriore precedente giurisprudenziale in cui è stato riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale in favore del coniuge ancorché separato legalmente, ove sia stato accertato che l'altrui fatto illecito abbia provocato quel dolore e quelle sofferenze morali che solitamente si accompagnano alla morte di una persona cara, pur essendo necessario a tal fine dimostrare che, nonostante la separazione, sussistesse ancora un vincolo affettivo particolarmente intenso (cfr. Cass. 17 gennaio 2013, n. 1025).
La Suprema Corte richiama un altro precedente giurisprudenziale (cfr. Cass. 12 novembre 2013, n. 25415), nel quale si osservava che lo status di separato – attesa la sua non definitività e la possibile ripresa della comunione familiare, oltre che, comunque, la pregressa esistenza di un rapporto di coniugio nei suoi aspetti spirituali e materiali, e la eventuale esistenza di figli – non è in astratto incompatibile con la posizione di danneggiato secondario; in tal modo si è posto l'accento sulla lesione alla sfera affettiva familiare a prescindere dalla convivenza, in relazione a soggetto ormai di fatto posto al di fuori della famiglia nucleare.
Giova evidenziare in ogni caso che, per converso, ancorare il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale alla mera convivenza tra il congiunto non ricompreso nella cd. famiglia nucleare e la vittima, potrebbe essere foriero di un automatismo risarcitorio sicuramente da bandire. Onde evitare una dilatazione ingiustificata dei soggetti danneggiati secondari è sufficiente quindi – ritiene la Cassazione – che sia fornita la prova rigorosa degli elementi idonei a provare la lamentata lesione e l'entità dei danni (cfr. Cass. 22 ottobre 2013, n. 23917 e Cass. 21 gennaio 2011, n. 1410) e che tale prova sia correttamente valutata dal giudice.
In conclusione, deve ritenersi che il danno da lutto possa essere astrattamente richiesto da ogni soggetto legato da un saldo e duraturo rapporto affettivo con la cd. vittima primaria, con cui vi sia comunanza di vita ed affetti.
La convivenza, dunque, diviene la misura o il parametro per dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti e a determinare anche il quantum debeatur, ma non può certamente costituirne il presupposto.
Ancorché non richiamata dalla sentenza in esame, si ritiene opportuno, prima di concludere, richiamare la pronuncia della Corte di Cassazione penale, n. 29735 del 4 giugno 2013, secondo cui «In tema di risarcimento del danno non patrimoniale per perdita del congiunto, nella specie nonno nipote, non può ritenersi determinante il requisito della convivenza, poiché attribuire a tale situazione un rilievo decisivo porrebbe ingiustamente in secondo piano l'importanza di un legame affettivo e parentale la cui solidità e permanenza non possono ritenersi minori in presenza di circostanze diverse, che comunque consentano una concreta effettività del naturale vincolo nonno -nipote: ad esempio, una frequentazione agevole e regolare per prossimità della residenza o anche la sussistenza – del tutto conforme all'attuale società improntata alla continua telecomunicazione –di molteplici contatti telefonici o telematici». Tale orientamento giurisprudenziale della Cassazione penale è stato condiviso sia dal Tribunale di Rimini del 17 giugno 2014, il quale ha sostenuto che il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale è risarcibile ai congiunti della vittima di un incidente stradale anche in assenza di convivenza con la stessa, che dal Tribunale di Reggio Emilia n. 315 del 02 marzo 2016, che ha riconosciuto alla nonna della vittima il risarcimento del danno pur in assenza di convivenza, ritenendo sufficiente la prova dell'intensità della relazione esistente fra i due.
RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI E BIBLIOGRAFICI - Si vedano Corte di Cassazione (Sez. III), sentenze gemelle del 31 maggio 2003, nn. 8827-8828, in Foro it., 2003, I, p. 2272 ss. con nota di E. NAVARRETTA, Danni non patrimoniali: il dogma infranto e il nuovo diritto vivente; in Danno e resp., 2003, 816 ss. con nota di F.D. BUSNELLI, Chiaroscuri d'estate. La Corte di Cassazione e il danno alla persona. D. SALARI, Il danno alla relazione parentale e il dilemma esistenzialista della Cassazione, disponibile su http://www.questionegiustizia.it; Corte di cassazione (Sez. Un.civ.), sentenze del 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975 in Riv. dir. civ., 2009, II, 97, con nota di F.D. BUSNELLI, Le sezioni unite e il danno non patrimoniale.
Sulla necessità del presupposto della convivenza ai fini del risarcimento del danno iure proprio subito dai danneggiati cd. secondari vedi Corte di cassazione (Sez. III civ.), sentenza del 16 marzo 2012, n. 4253 (Rv. 621634).
Sulla prova per presunzione del danno morale in base allo stretto vincolo familiare, di coabitazione e di frequentazione, tra il figlio e nipoti conviventi con la donna deceduta a causa di un investimento stradale vedi Corte di Cassazione (Sez. III civ.), sentenza del 7 luglio 2010, n. 16018, in Giust. civ. mass., 2010, p. 1014 ss.; Corte di Cassazione (Sez. III civ.), sentenza dell'11 maggio 2007, n. 10823 (Rv. 596680).
Sul danno non patrimoniale diretto ed ingiusto per i superstiti del nucleo familiare derivato dalla morte di un congiunto, conseguente a fatto illecito vedi Corte di Cassazione (Sez. III civ.), sentenza del 15 luglio 2005 n. 15019 (Rv. 583685).
Sul risarcimento del danno non patrimoniale che può essere accordato al coniuge, ancorché separato legalmente vedi Corte di Cassazione (Sez. III civ.), sentenza del 17 gennaio 2013 n. 1025 (Rv. 625065) e Corte di Cassazione (Sez. III civ.), sentenza del 12 novembre 2013 n. 25415 (Rv. 629166).
Sulla liquidazione del danno non patrimoniale da uccisione di un familiare vedi Corte di Cassazione (Sez. III civ.), sentenza del 22 ottobre 2013 n. 23917 (Rv. 629114) e Corte di Cassazione (Sez. III civ.), sentenza del 21 gennaio 2011 n. 1410 (Rv. 616363).
In dottrina A. MASCIA, Lesione del rapporto parentale: il danno non patrimoniale per la perdita dei nonni, in Resp. civ. prev., 2006, 876 ss.; R. FOFFA, Sul danno non patrimoniale ai prossimi congiunti in caso di temporanea non convivenza con la vittima, in Nuova giur. civ. comm., 2008, 849 ss.
Riferimenti bibliografici:
Test nota