TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA - sez. II - 7 ottobre 2015, n. 1298 - Il dovere di usare l’ordinaria diligenza non implica l’obbligo della paziente danneggiata dalla omessa o inesatta esecuzione di un intervento di sterilizzazione di sottoporsi ad interruzione volontaria della gravidanza al fine di evitare i danni conseguenti all’inadempimento, comportando l’intervento abortivo un evidente e rilevante sacrificio alla salute e alla libertà di autodeterminazione della madre (massima).
Note
Danno e responsabilità 03.05.2016
I limiti all’applicabilità dell’art. 1227, secondo comma, c.c. Il diritto alla libera autodeterminazione procreativa
di Sara Garreffa