CASS. CIV. - sez. III - 26 maggio 2014, n. 11698 - Sussiste il concorso colposo del danneggiato ogni volta che questi si esponga volontariamente a un rischio superiore alla norma, in violazione di norme giuridiche o regole di prudenza avvertite come vincolanti dalla coscienza sociale del suo tempo, con una condotta, attiva od omissiva, che si inserisca come antecedente necessario nel processo causale che culmina con il danno da lui subito.
Note
Danno e responsabilità 21.10.2014
Il concorso di colpa del danneggiato: un nuovo confronto col principio di autoresponsabilità
di Nicola Rumine